INGRESSO DI MINORI IN ITALIA
Referente: Daniela Mazzanti
È necessario effettuare entro 48 ore la comunicazione di ospitalità all’Autorità locale di pubblica sicurezza e contattare la Questura – Ufficio immigrazione per le successive operazioni di identificazione.
Le persone di età inferiore agli anni 18 che raggiungono il territorio italiano senza
Genitori o diverse dagli esercenti la potestà genitoriale sono considerate “minori stranieri non accompagnati”, a favore dei quali bisogna attivare le procedure previste dalla legge n. 47/2017, con immediata segnalazione al Tribunale per i minorenni ai fini dell’attivazione del procedimento per
la nomina del tutore.
Scrivere a: procmin.firenze@giustizia.it; tutoriMSNA.tribmin.firenze@giustizia.it
Questo in deroga alla normale procedura che vorrebbe la sola segnalazione alla Procura della Repubblica.
Nella segnalazione si avrà cura di evidenziare:
a. generalità dei minori e dei genitori
b. identità degli eventuali accompagnatori
c. presenza di parenti in Italia d. luogo e modalità di accoglienza.
Nel caso di minori ucraini con parenti residenti in Italia, questi ultimi potranno presentare direttamente al Tribunale per i minorenni domanda per la nomina di tutore.
Il CONADI, Consiglio Nazionale Diritti Infanzia e Adolescenza, www.CONADI.it sta organizzando accoglienza minori Ucraini e precisa che NON si tratta di adozione, NON si tratta di affido internazionale, NON c’è possibilità che i bambini vengano adottati in futuro.
L’ospitalità è “TEMPORANEA”, cioè legata al periodo dell’emergenza; può essere prestata da una famiglia o persona singola.
Chi volesse dare la propria disponibilità all’accoglienza TEMPORANEA può inviare una mail ( accoglienza@conadi.it ) indicando:
1. Nome, cognome, residenza, numero di telefono
2. Numero di bambini ospitabili (uno, due, o nucleo familiare)
3. Età del bambino ospitabile
4. Presenza di altri minori o anziani o animali in casa
5. Periodo di disponibilità all’accoglienza
Una volta raccolte tutte le disponibilità, CONADI provvederà a contattare l’interessato e a fornire tutte le informazioni necessarie. Conadi specifica che i minori verranno affidati d’intesa con l’ambasciata ucraina, le prefetture, i tribunali e le procure dei minori.
Per le persone interessate il Comune di Firenze ha previsto, nell’ambito del proprio iter istituzionale, l’attivazione di uno specifico percorso di formazione e di conoscenza individuale, articolato in 3-4 incontri e una visita domiciliare. Al termine del percorso, l’équipe del Centro valuterà il loro inserimento nella Banca Dati del Centro, per poi contattarli al momento in cui sarà possibile attivare l’affidamento.
Link: Affidamento familiare | Città di Firenze (comune.fi.it)
mail: centro.affidi@comune.fi.it
Ufficio centro affidi (informazioni, assistenza, supporto)
servizioaffidi@comune.prato.it
Numero verde: 800 922912
Tel: 0574 1836412
Link: Centro affidi – Comune di Prato
DISPOSIZIONI DI CARATTERE SANITARIO
Con riguardo invece agli adempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, si richiama la Circolare del Ministero della Salute 3 marzo 2022, “Crisi Ucraina – Prime Indicazioni per Aziende Sanitarie Locali” che, per i soggetti mai vaccinati, con documentazione insufficiente e stato vaccinale incerto, raccomanda “l’offerta delle vaccinazioni previste, in rapporto all’età, secondo il calendario del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale”.
Tali indicazioni sono completate dalla menzionata ordinanza del Dipartimento della protezione civile 6 marzo 2022, n. 873, ove si prevede che entro i cinque giorni successivi dall’ingresso, devono essere garantite le misure di sanità pubblica con particolare attenzione alla somministrazione dei vaccini anti-difterite, tetano, pertosse, poliomielite.
Ferme restando le predette disposizioni di carattere sanitario, con riferimento all’art. 3, comma 1,
del citato decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, le istituzioni scolastiche sono tenute “all’atto dell’iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni e del minore straniero non accompagnato, a richiedere…la presentazione di idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie… ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse… o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie… entro la fine dell’anno scolastico o la conclusione del calendario annuale dei servizi educativi per l’infanzia”. In merito, come di consueto, le istituzioni scolastiche cureranno le interlocuzioni con le Aziende sanitarie locali di riferimento.
Rimane in vigore la disposizione dell’art. 3, comma 3, del citato decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73,
per la quale “Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 costituisce requisito di accesso.
Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 non costituisce requisito di accesso alla scuola o al centro ovvero agli esami”.
A TUTTI I BAMBINI UCRAINI IN FUGA DAL LORO PAESE VANNO ASSICURATI:
con assegnazione del “codice STP” (straniero temporaneamente presente) che permette di avere gli stessi diritti dei bambini italiani per l’accesso alle prestazioni sanitarie, inclusa la scelta del pediatra di famiglia
per valutare lo stato nutrizionale, l’apparato cardiorespiratorio (misurando la pressione arteriosa) e lo stato della cute per l’identificazione di ectoparassitosi. Si suggerisce di valutare anche la presenza di sintomi quali diarrea, dolori addominali, nausea, vomito, prurito che possono essere suggestivi di parassitosi. Va, inoltre, monitorata la presenza di segni e/o sintomi di anemia offrendo, se necessario, un esame emocromocitometrico per valutare lo stato di salute generale
entro 48 ore dall’arrivo nel nostro Paese con tamponi nasofaringei antigenici o molecolari secondo la normativa vigente e la possibilità di essere vaccinati contro il Covid-19 a partire dai 5 anni.
in rapporto all’età, secondo il calendario del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale vigente in Italia, cercando di ricostruire se possibile lo schema vaccinale cui il minore è stato sottoposto.
considerata l‘elevata incidenza in Ucraina di questa patologia. Si consiglia di eseguire lo screening per TBC con intradermoreazione di Mantoux (TST) o, in alternativa, con test IGRA (quest’ultimo indicato in particolare nei casi di pregressa vaccinazione e nei soggetti di età ≥ 5 anni). Nei pazienti con tosse persistente da più di 2 settimane è raccomandata una radiografia del torace e successivi esami di approfondimento diagnostico.
fornendo supporto psicologico e promuovendo il ricongiungimento familiare il prima possibile.
con specifiche competenze sanitarie, al fine di supportare la relazione medico-paziente e l’uso di strumenti informativi per la registrazione e la pronta disponibilità di dati sanitari, fatte salve le esigenze di tutela della privacy del minore lungo tutto il percorso di accoglienza.
ACCOGLIENZA SCOLASTICA PER GLI STUDENTI UCRAINI
Il Ministero dell’Istruzione ha emanato la nota n. 781 del 14 aprile 2022 con la quale si fa seguito alle precedenti note prot. n. 381 del 4 marzo 2022 e prot. n. 576 del 24 marzo 2022, al fine di fornire ulteriori indicazioni, in questa occasione maggiormente operative, per la gestione dell’accoglienza dei profughi ucraini in età scolare.
Sul sito del Ministero è stata predisposta una sezione interamente dedicata all’emergenza Ucraina (https://www.istruzione.it/emergenza-educativa-ucraina/ ), entro cui sono reperibili materiali informativi e didattici, riferimenti normativi, note, circolari ed indicazioni operative.
La Commissione europea, per offrire una risposta alle sfide derivanti dalla crisi ucraina, ha implementato con una sezione specifica la piattaforma “School Education Gateway” (https://www.schooleducationgateway.eu/it/pub/index.htm ) in cui sono reperibili ulteriori risorse didattiche.
Come evidenziato nella propria nota 4 marzo 2021, prot. n. 381, ai fini dell’iscrizione degli studenti
ucraini si applicano, sulla base del Testo Unico sull’immigrazione (art. 38, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), tutte le disposizioni vigenti per i minori stranieri presenti sul territorio nazionale in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica. Il richiamato articolo prevede che l’effettività del diritto allo studio sia garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l’attivazione di appositi corsi ed iniziative per l’apprendimento della lingua italiana. Tali tutele si applicano anche ai minori stranieri non accompagnati e ai minori titolari dello status di rifugiato.
L’articolo 45 del Regolamento attuativo del Testo Unico sull’immigrazione, decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, stabilisce, inoltre, che i minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione e sono soggetti all’obbligo scolastico, indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.
Lo stesso articolo prevede che l’iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e
grado può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica, ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta, sono
iscritti con riserva, impregiudicato il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio. In mancanza di accertamenti negativi sull’identità dichiarata dell’alunno, il titolo viene rilasciato all’interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell’iscrizione.
I minori stranieri soggetti all’obbligo di istruzione, e quindi anche i profughi ucraini, vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione dell’alunno ad una classe diversa, tenendo conto:
a. dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza, che può determinare l’iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica;
b. dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione;
c. del corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza;
del titolo di studio eventualmente posseduto.
Restano ferme le norme vigenti in materia di validità dell’anno scolastico per la scuola secondaria
di primo e secondo grado. Considerato che gli studenti ucraini, ancorché tardivamente iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado italiane, ordinariamente seguivano percorsi scolastici nel loro Paese, la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato – comprensivo delle attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe – richiesta ai fini della validità dell’anno scolastico, si considera decorrere dal momento dell’iscrizione dello studente ucraino nella scuola italiana di accoglienza.
Utile, per l’inserimento a scuola degli alunni ucraini, il riferimento alla direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 in tema di bisogni educativi speciali e ai chiarimenti forniti con nota 22 novembre
2013, prot. n. 2563. Ivi si prevede, per gli studenti neoarrivati in Italia da Paesi di lingua non latina, la definizione di un Piano didattico personalizzato (PDP) e l’attivazione di percorsi personalizzati, oltre che l’adozione di strumenti compensativi e misure dispensative.
Ufficio Scolastico Regione Toscana: accoglienzaucraina@toscana-istruzione.it
FIRENZE:
E-mail: usp.fi@istruzione.it
(PEC): uspfipostacert.istruzione.it
Sito web: https://www.csa.fi.it/
номер телефона 055 2725 1
PRATO
Viale Borgovalsugana nr 63/b
E-mail: usp.po@istruzione.it
Sito Web: https://www.ufficioscolasticoprovinciale.prato.it/
номер телефона 0574 58891
Fonti:
Dipartimento della Protezione Civile. Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina. Ordinanza n. 873 del 6 marzo 2022.
2Epicentro, ISS. I controlli alla frontiera. La frontiera dei controlli. Piano Nazionale Linee Guida. Disponibile al sito: https://www.epicentro.iss.it/migranti/pdf/LG_Migranti-web.pdf (ultimo accesso 7 marzo 2022).
Ministero della Salute. Crisi Ucraina – Prime Indicazioni per Aziende Sanitarie Locali. Ordinanza del 3 marzo 2022.
Approfondimento: defEmergenza_profughi_rev3-2.pdf (sip.it)